(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non è impugnabile con detto ricorso l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso (come quello di specie ) in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, poiché la relativa richiesta è espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo e contro detto diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.