(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, non č inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale si faccia riferimento ad un «procedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma » qualora, essendo l'atto rivolto alla «Corte Suprema di Cassazione » ed espressamente denominato «controricorso » la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato gią predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi peraltro dinanzi ad una diversa corte di appello: l'incertezza in ordine all'effettiva volontą del conferente non puņ infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilitą del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 c.p.c., con la conseguente attribuzione alla parte della volontą che consente alla procura di produrre i suoi effetti.