(massima n. 1)
In caso di pagamento di ratei arretrati di prestazioni pensionistiche, il danno da svalutazione ed il conseguente diritto alla rivalutazione sorge con la venuta ad esistenza del credito alla data delle singole scadenze e non dal momento del pagamento, tardivo ed, eventualmente, cumulativo, delle somme dovute, determinandosi, altrimenti, un pregiudizio per l'assicurato, con perdita di parte del risarcimento in misura proporzionale al ritardato adempimento ; ne consegue che, anche con riguardo agli accessori del credito, la prescrizione decorre dalla scadenza dei ratei e non dal pagamento del capitale.