(massima n. 1)
La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, c.p.c., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi ; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.