(massima n. 1)
Qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui faccia seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello cui tale irregolarità venga prospettata non può rimettere la causa al primo giudice trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. bensì deve deciderla nel merito ; ne consegue che, ove con l'appello non sia stata avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado limitandosi il gravame al solo rilievo dei vizi dell'atto di riassunzione è corretta la decisione del giudice di secondo grado che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.