(massima n. 1)
L'art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam ) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie ) soltanto l'amministrazione ad quam per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio.