(massima n. 1)
La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto ; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.