(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello debba rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, è comunque tenuto a pronunciarsi preliminarmente sulla questione di giurisdizione, procedendo alla rimessione solo in caso di esito positivo, atteso che, nonostante la pregiudizialità del vizio che impone la rimessione, il giudizio sull'integrità del contraddittorio non può che competere al giudice munito di giurisdizione, alla luce del rito applicabile, mentre sarebbe inutile richiederne la decisione da parte del giudice che ne è carente.