(massima n. 1)
Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. — il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso — si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso, siccome non costituente oggetto della decisione, neanche sotto il ricordato profilo, che potesse rientrare tra gli effetti del giudicato di convalida di sfratto per morosità la circostanza dell'accertata qualità di conduttori in capo a tutti i soggetti risultati, nel tempo, parti del negozio di cessione di una locazione diverse dall'ultimo cessionario-conduttore, in tal senso correggendo la motivazione dell'impugnata sentenza).