(massima n. 1)
La sentenza non definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza (o, come nella specie, abbia escluso la sussistenza di litispendenza o continenza) č impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita, che č prevista soltanto per l'appello e per il ricorso ordinario in cassazione.