(massima n. 1)
Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, c.p.c., č perentorio, non č prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non č sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchč la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilitā dell'impugnazione. (Nella specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha ritenuto che l'ordine di integrazione era legittimo, ancorchč dato nei confronti di una parte giā defunta ma di cui non risultava la morte ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non essendo rilevante in contrario la deduzione, rimasta priva di prova, che eredi del de cuius fossero soltanto altri litisconsorti giā costituiti in giudizio e considerando infine il fatto che non risultava andata a buon fine neppure la notificazione nei confronti di un altro litisconsorte vivente).