(massima n. 1)
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell'atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, č motivo di nullitā soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolaritā formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non č motivo di nullitā se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione č idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che puō essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non č l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, l'atto di appello, che la S.C., ha ritenuto ritualmente notificato, conteneva l'esatta individuazione di una delle destinatarie ed era stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, restando cosė agevolmente riconoscibile l'errore contenuto nella notificazione indirizzatale indicando un prenome diverso).