(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di cassazione venga dedotto un motivo attinente alla giurisdizione, ove venga meno l'interesse della parte alla pronunzia sul merito della pretesa in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito, il difetto di tale requisito di ammissibilitą dell'impugnazione preclude l'esame del motivo in questione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.