(massima n. 1)
In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell'art. 137 c.p.c. a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione č a presidio dell'attivitā di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformitā all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformitā della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralitā e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.