(massima n. 1)
Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validitą. (Nella specie la procura speciale del ricorso per cassazione proposto da un cittadino svizzero non recava l'indicazione del luogo in cui essa era stata conferita; sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilitą formulata dalla societą controricorrente).