(massima n. 1)
Il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 c.c., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonché dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; nel caso in cui il giudicato spieghi effetti pregiudizievoli nei confronti di un terzo, questi può agire in giudizio per far valere l'ingiustizia nei suoi confronti di siffatta decisione. (Nella specie, la S.C. ha riformato sul punto la sentenza di merito, affermando la legittimazione del terzo, acquirente di un bene già promesso in vendita ad altri, a far accertare giudizialmente l'inadempimento del promittente acquirente rispetto alle prescrizioni cui la sentenza passata in giudicato resa tra questi e il promittente alienante subordinava – quale condizione sospensiva – il trasferimento della proprietà del bene in favore dell'acquirente in preliminare).