(massima n. 1)
La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità per genericità della censura del ricorrente inerente la determinazione dell'importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanendo impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all'inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale).