(massima n. 1)
In tema di prescrizione, la declaratoria di estinzione del diritto non comporta di per sč il riconoscimento implicito della titolaritą del diritto azionato, dovendo verificarsi in concreto in relazione alla singola fattispecie l'oggetto dell'indagine demandata al giudice, il quale, in considerazione del tempo trascorso, potrebbe dichiarare per ragioni di economia processuale l'avvenuta prescrizione, prescindendo dall'accertamento in ordine alla titolaritą del diritto. Peraltro, qualora il convenuto abbia contestato la titolaritą del diritto azionato, deve ritenersi che la sentenza di primo grado, con la quale sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto medesimo, ne abbia implicitamente accertato l'esistenza, rivestendo tale questione carattere necessariamente preliminare rispetto al quella relativa alla prescrizione, con la conseguenza che su di essa ove non riproposta in sede di appello dalla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si forma la cosa giudicata.