(massima n. 1)
Nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione, con la conseguenza che, riguardo a contratto di locazione avente ad oggetto un immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione ed acquisito con provvedimento ablativo emesso dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, non sussiste più la preclusione derivante dal giudicato circa la esclusione della titolarità attiva della locazione medesima in capo al soggetto destinatario della confisca, quando a favore dello stesso sia intanto intervenuta la sanatoria dell'abuso edilizio in funzione ripristinatoria della proprietà ed in revoca della confisca medesima. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'accertamento contenuto in precedente sentenza definitiva – che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del locatore, in un giudizio per convalida di sfratto per finita locazione, per effetto della sopravvenuta confisca dell'immobile locato al patrimonio indisponibile del Comune – costituisse giudicato che precludeva, nel giudizio instaurato successivamente alla revoca della confisca ed al ripristino dell'originario titolo proprietario, il riesame della questione del difetto di legittimazione attiva in ordine al rapporto di locazione ancora dedotto in causa).