(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di legittimitā non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attivitā ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma č esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa, spettando comunque al giudice di legittimitā il controllo sulla logicitā della motivazione della decisione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata in quanto, a fronte di una domanda prospettata in termini di responsabilitā contrattuale, aveva affermato, senza adeguata motivazione, che era stata formulata una domanda ex art. 2043 c.c.).