(massima n. 1)
Poiché l'atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. non comporta, a norma dell'art. 156 dello stesso codice di rito, nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima. Ne consegue che la procura al difensore per il giudizio di appello è validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, purché sia depositata al momento della costituzione in giudizio.