(massima n. 1)
In tema di successione nel processo, non sussiste vizio in ordine alla instaurazione del contraddittorio allorché, a seguito della morte di una parte intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c. sia notificato direttamente alla persona che sia affermata erede la quale, costituendosi in giudizio in luogo della prima, al fine di mettere in dubbio l'integritą del contraddittorio, ha l'onere di negare il predetto decesso e la stessa qualitą di erede, dando la prova della relativa eccezione.