(massima n. 1)
La notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, c.p.c., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell'art. 326 c.p.c., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla «scienza legale» collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., computato a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della stessa parte ricorrente, ha disatteso il motivo di denuncia fondato sulla tesi per cui la notificazione della sentenza d'appello era stata funzionale non già a far decorrere il termine di impugnazione – giacché la controparte non aveva interesse ad impugnare la sentenza a lei favorevole – bensì a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c., con la conseguenza che il termine di impugnazione sarebbe decorso dal giorno della scadenza del termine per la riassunzione del giudizio).