(massima n. 1)
Ai fini della validitą della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica č sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualitą allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati.