(massima n. 1)
In materia di notificazioni, il combinato disposto dell'art. 137, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 138 c.p.c. non esige che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformitą all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia; ne consegue che, in caso di discordanza tra i dati emergenti dall'originale del ricorso per cassazione, depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnata al destinatario, non ricorre un'ipotesi di inammissibilitą ipso iure del ricorso, posto che la copia notificata č da ritenersi equivalente all'originale, fino a querela di falso.