(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilitą e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilitą presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non gią nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalitą determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensģ anche dalla dimostrazione in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivitą di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gią del principio generale del neminem laedere di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilitą da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtł della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l'abbandono del cane in una piazzola dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele).