(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia revocato la sospensione dell'esecuzione già disposta dal giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare, è inammissibile, non ricorrendo, in tale fattispecie, né l'ipotesi dell'articolo 42 c.p.c. né quella dell'articolo 295 c.p.c.