(massima n. 1)
La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi, essendo relativa ad obblighi direttamente attinenti al rapporto di lavoro, deve annoverarsi fra quelle in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, non assoggettate, secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969, alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche con riferimento al giudizio per cassazione.