Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 21267del 10 ottobre 2007
(1 massima)
(massima n. 1)
Nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile nel processo penale, per effetto della costituzione di parte civile, la competenza a provvedere sulle spese del procedimento civile estinto spetta inderogabilmente al giudice penale.