(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilitą del ricorso, rilevando che nel giudizio d'appello in materia di opposizione allo stato passivo la questione dibattuta concerneva l'individuazione della durata biennale ovvero quinquennale della prescrizione del credito di lavoro connesso all'arruolamento marittimo, mentre la questione sollevata in sede di legittimitą era relativa alla sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, deducibile da pagamenti parziali seguiti all'emissione di un titolo di credito emesso dal fallito).