(massima n. 1)
La norma dell'art. 354 c.p.c. – la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio – si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo jussu judicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che, in controversia avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di appello della violazione dell'ordine di chiamare in causa gli iscritti in graduatoria e la conseguente violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ritenendo che, se disposto l'intervento jussu judicis e rimasto inosservato l'ordine giudiziale, il giudice di merito non aveva cancellato la causa a norma dell'art. 270 comma secondo c.p.c., l'ordine doveva ritenersi tacitamente revocato).