(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralitą di parti, stante l'unitarietą del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., č esclusa la necessitą del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualitą, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non č pił unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'č stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede l'impugnabilitą entro l'anno dal deposito della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello in tema di azione di rivalsa esercitata da parte dell'Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 verso il datore di lavoro per il rimborso del costo dell'infortunio di lavoratore poi deceduto, con la quale era stata esclusa la inscindibilitą tra le due domande principali e le due chiamate in garanzia nei confronti delle compagnie assicuratrici e, conseguentemente, ritenuta inidonea la notificazione della sentenza da parte dell'ente assicuratore e degli eredi dell'infortunato ad una delle societą evocate a titolo di garanzia, non aventi titolo all'esercizio dell'azione diretta nei riguardi di quest'ultima, a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello a carico della stessa societą chiamata in garanzia).