(massima n. 1)
Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita – oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio –, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere nè espressamente nè tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto la conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei solo riguardi della controparte. Poichè detto principio è applicabile anche in caso di testamento olografo, chi è stato istituito erede con un precedente testamento è legittimato, a norma dell'art. 214 c.p.c., a disconoscere un successivo testamento contro di lui prodotto e con il quale è stato istituito altro erede.