(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione č esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualitą di parte. (Nella specie, a seguito d'intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea ad interferire sull'ammissibilitą del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validitą dell'assunzione di detta qualitą in capo al soggetto che tale mezzo ha proposto.