(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione viola il disposto dell'art. 369, secondo comma, c.p.c. e rende improcedibile il ricorso, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di tutte le pagine recanti il numero pari, poiché la mancanza di una parte cosģ consistente dell'atto impugnato esclude che sia possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso.