(massima n. 1)
L'articolo 330, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che l'impugnazione, quando non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata (ovvero se non contenga l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. A tal fine, deve aversi riguardo all'effettiva realtà processuale, non ai luoghi ed alle persone risultanti dalla mera, ma inesatta, indicazione contenuta nell'intestazione della sentenza impugnata.