(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilitą previsto dall'art. 1669 c.c. riveste la qualitą di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unitą immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi in tal caso un trasferimento della proprietą a titolo oneroso nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa.