(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneitą della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, trova applicazione anche in riferimento all'azione di accertamento della nullitą delle deliberazioni adottate dall'assemblea di una societą, il cui esercizio postula un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullitą, non potendo identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, l'azione di nullitą della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione del Fondo di previdenza integrativa dell'Isveimer, proposta dagli iscritti al medesimo Fondo, rilevando che la dichiarazione di nullitą non avrebbe comportato la rimozione del limite di spesa imposto dall'art. 4 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, ai fini dell'estinzione delle obbligazioni della societą nei confronti degli attori).