(massima n. 1)
L'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito č ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette. Ne consegue che nella prima ipotesi, č ammissibile la deduzione di soli vizi di rito, mentre, nella seconda, l'appello deve essere dichiarato inammissibile qualora non contenga la richiesta di una pronuncia nel merito della domanda.