(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Ne consegue che risulta inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte lamenti «l'iniquità della decisione» perché assunta, in violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, sulla base di «una serie di argomentazioni capziose, ovvero di stretta interpretazione della legge».