(massima n. 1)
L'eccezione di inammissibilitą del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all'udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operativitą dell'art. 384 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, escludendo ogni necessitą di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni, applicandosi lo stesso principio in tema di eccezione su questione rilevabile d'ufficio, sollevata da una parte con memoria: va a tal fine considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell'art. 379 c.p.c., ultimo comma.