(massima n. 1)
In tema di liquidazione di compensi agli arbitri, la competenza attribuita dall'art. 814 comma secondo c.p.c. al presidente del tribunale quale organo monocratico č di natura funzionale, anche se dette funzioni possono essere esercitate, nei casi e nei modi determinati dalla legge, dal presidente di sezione o dal giudice che sostituisce il presidente. Pertanto, interpretando l'art. 104 dell'ordinamento giudiziario nell'ambito del cosiddetto «diritto gabellare» poiché in ossequio ai principi di imparzialitą, di indipendenza, del giudice naturale, dell'efficiente organizzazione degli uffici e di ragionevole durata del processo, le circolari del Consiglio superiore della magistratura affermano la necessitą di identificare le modalitą della sostituzione secondo criteri oggettivi e predeterminati, risulta legittima la delega di funzioni presidenziali ove adottata in esecuzione di prescrizioni tabellari o comunque di provvedimenti generali, mentre non č consentita la delega disposta in via estemporanea a seguito di provvedimento presidenziale non ancorato ad una preventiva previsione di carattere generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento emesso in sostituzione del presidente da un magistrato munito di delega rilasciata ad hoc unicamente per la decisione del ricorso e solo quattro giorni dopo il deposito dello stesso).