(massima n. 1)
Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, nč sotto il profilo della violazione delle norme del processo, nč sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell'impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d'ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perchč il processo non poteva essere proseguito. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva annullato l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale Iva emesso nei confronti di una societą in relazione ad operazioni di «leasing» asseritamente inesistenti o sovrafatturate, non avendo ravvisato omissioni della contribuente nei controlli precedenti la stipulazione dei contratti, ed avendole comunque ritenute irrilevanti a fini fiscali; in applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, fondata sull'effettiva sussistenza delle predette omissioni, senza tener conto dell'intervenuta formazione del giudicato in ordine all'irrilevanza delle stesse, non censurata dall'appellante).