(massima n. 1)
Ove, in caso di giudizi proposti innanzi a giurisdizioni diverse, la declinatoria della giurisdizione pronunziata da un giudice venga appellata, č ammissibile, nel giudizio innanzi all'altra giurisdizione, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, attesa l'efficacia della sentenza regolatrice nel giudizio nel quale č stato dichiarato il difetto di giurisdizione, quale effetto normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, che determina ove sia affermata la giurisdizione negata dalla pronunzia appellata che il processo venga rimesso al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere disposta dal giudice di appello ovvero direttamente dalle Sezioni Unite, e nel caso in cui il giudice di appello abbia, nel frattempo, confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione, anche tale pronunzia resterā travolta da quella delle Sezioni Unite.