(massima n. 1)
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la mancata notificazione dell'appello al dante causa nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di primo grado non comporta l'invaliditā del giudizio di impugnazione promosso dal successore, qualora tale giudizio, consapevolmente disertato dall'alienante, si sia svolto senza che alcuna delle parti presenti reclamasse l'integrazione del contraddittorio, e la relativa sentenza sia stata pronunciata soltanto nei confronti dell'avente causa: sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione, con la conseguente perdita della posizione di litisconsorte necessario.