(massima n. 1)
La notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, difatti, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame, il giudice d'appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile.Ne consegue che, qualora anche la seconda notifica dell'atto di impugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il giudice di appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, secondo comma, c.p.c.