(massima n. 2)
L'estromissione di cui al terzo comma dell'art. 111 c.p.c. è possibile, sempre che risulti agli atti il consenso delle altre parti in causa, solo quando il trasferimento del diritto controverso abbia ad oggetto l'intera situazione sostanziale, ciò che non si verifica nel caso di cessione d'azienda, in cui il cedente rimane obbligato in solido al cessionario verso i lavoratori. (Fattispecie relativa a istituto di credito, succeduto alla società già parte del giudizio di merito, che aveva poi ceduto il relativo ramo d'azienda).