(massima n. 1)
Il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere «chiuso» tendente a una nuova pronuncia (nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimitą) in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione, senza possibilitą di svolgere alcuna nuova attivitą probatoria o assertiva, trova deroga nel caso in cui fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione, che abbia prodotto una modificazione della materia del contendere, rendano necessaria una ulteriore attivitą del genere di quella sopra indicata, sģ che quest'ultima, in tale seconda ipotesi, venga a dipendere strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte. (Fattispecie nella quale la necessitą di una ulteriore attivitą probatoria derivava dalla sentenza di cassazione, che aveva affermato la natura risarcitoria, e non recuperatoria, dell'azione intentata dall'AIMA nei confronti di un produttore il quale aveva esposto dati falsi onde far conseguire ad altro soggetto indebite erogazioni).