(massima n. 1)
Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 c.p.c., previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una mutatio ma soltanto una mera emendatio libelli, né il rapporto di lavoro può giustificare di per sé la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi ricorrente una consentita emendatio allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il thema decidendum. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto come nuova la domanda di un dipendente intesa ad ottenere il riconoscimento di un profilo superiore avanzata per la prima volta in sede di discussione nell'ambito del giudizio di primo grado siccome fondata su una diversa causa petendi riferibile ad un'ulteriore normativa collettiva e basata su presupposti di fatto differenti che esorbitavano dal ricorso introduttivo e che alteravano il thema decidendum).