(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'applicabilitą degli artt. 3 e 5 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 ai processi in corso, prevista dall'art. 25, comma secondo, del medesimo D.L.vo, se impone al giudice presso il quale pende la controversia di attuare le nuove disposizioni, non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti. Ne consegue che anche eventuali contestazioni relative alla colpevolezza non possono essere sollevate nel giudizio di cassazione senza che siano state preventivamente proposte nel giudizio di merito (nella fattispecie, svoltosi dopo l'entrata in vigore delle norme suddette).